CIRCOLARE Fiscale del 16 aprile 2024
Indice:
- UTILIZZO DEL BONUS INVESTIMENTI 4.0 – SOSPENSIONE CODICI TRIBUTO
- APPROVATO IL DECRETO PER IL CREDITO D’IMPOSTA 5.0
- LA DURATA MINIMA CONTRATTUALE DEI LEASING PER LA DEDUZIONE FISCALE DEI COSTI 4. FATTURAZIONE ELETTRONICA: AGGIORNATA GUIDA AGENZIA ENTRATE
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1. UTILIZZO DEL BONUS INVESTIMENTI 4.0 – SOSPENSIONE CODICI TRIBUTO
L’Agenzia delle Entrate, con la RM 19/E/2024, ha sospeso i codici tributo per l’utilizzo in compensazione tramite F24 dei crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali 4.0 relativi al 2023 e 2024, in attesa delle disposizioni ministeriali relative ai nuovi obblighi di “comunicazione preventiva” introdotti dal “decreto Salva Conti”.
L’art. 6 del DL n. 39/2024 ha introdotto un nuovo obbligo comunicativo per quanto attiene i bonus introdotti per la “transizione 4.0” delle imprese. In particolare viene introdotto l’obbligo di una “prenotazione”, che riguarda:
- sia il “bonus investimenti 4.0” (di cui ai commi da 1057-bis a 1058-ter della L. n. 178/2020);
- che il credito d’imposta per le attività di R&S (Ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design e ideazione estetica di cui all’art. 1, co. 200, 201 e 202, L. n. 160/2019).
In particolare, le imprese sono tenute a comunicare preventivamente, in via telematica:
- l’ammontare degli investimenti che si intendono effettuare a decorrere dal 30/03/2024 (entrata in vigore del DL 39/2024)
- la presunta ripartizione negli anni del credito
- e la relativa fruizione.
La comunicazione va, poi, aggiornata al completamento degli investimenti agevolati (comunicazione “a consuntivo”), che riguarda anche gli investimenti realizzati nel 2024 prima dell’entrata in vigore del DL 39/2024.
La comunicazione preventiva andrà effettuata sulla base del “vecchio” modello adottato con DM 6/10/2021 del MISE, ai sensi dell’art. 1, co. 191, L. 160/2019, al fine di permettere al ministero il monitoraggio dell’andamento e dell’efficacia del bonus investimenti 4.0.
La comunicazione riguarda:
- i beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello «Industria 4.0» e ai
- i beni immateriali connessi agli stessi investimenti in beni materiali «Industria 4.0».
Il MIMIT (nuovo nome del MISE) deve apportare le indispensabili modifiche al DM 6/10/2021, onde adeguarne il contenuto e disporre le modalità ed il termine d’invio.
Finalità della comunicazione: se in precedenza il modello aveva la finalità di puro monitoraggio, la presente comunicazione preventiva è richiesta “ai fini della fruizione del credito d’imposta“. Per tale motivo il l’Agenzia ha “bloccato” l’utilizzo del credito, in attesa della emanazione del decreto del MIMIT.
In attesa delle necessarie disposizioni attuative, il quadro normativo prevede che:
- investimenti post 30/03/2024: si rende necessario presentare sia la comunicazione preventiva che la comunicazione al completamento degli investimenti;
- investimenti periodo 1/01/2024 – 29/03/2024: si rende necessario presentare esclusivamente la al completamento degli investimenti;
- Investimenti 2023 maturati ma non ancora fruiti: l’art. 6, c. 3, DL 39/2024 stabilisce che “Per gli investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’articolo 1, commi da 1057-bis a 1058-ter, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, relativi all’anno 2023, la compensabilità dei crediti maturati e non ancora fruiti è subordinata alla comunicazione effettuata secondo le modalità di cui al decreto direttoriale di cui al comma 1”.
Di fatto con riferimento al solo bonus investimenti in beni materiali e immateriali 4.0 (e non al credito R&S), effettuati nel 2023, l’utilizzo dei crediti maturati ma non ancora fruiti è subordinato alla comunicazione, secondo le modalità definite dal suddetto DM.
2. APPROVATO IL DECRETO PER IL CREDITO D’IMPOSTA 5.0
Con la pubblicazione del D.L. 19/2024 viene introdotto il cosiddetto “credito d’imposta 5.0”, ossia un nuovo credito d’imposta, che può arrivare sino al 45% della spesa sostenuta, per favorire gli investimenti nel biennio 2024-2025 in relazione al “Piano transizione 5.0”, quale sostegno al processo di trasformazione digitale ed energetica delle imprese.
Malgrado si debba attendere uno specifico Decreto che sarà adottato dal Mimit di concerto con il Mef, sentito il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, finalizzato a individuare le modalità attuative del credito d’imposta, pare utile già da subito fornire le prime indicazioni riguardanti le caratteristiche del bonus.
Il credito d’imposta
L’agevolazione è riconosciuta per i nuovi investimenti effettuati nel biennio 2024-2025 in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.
Si tratta, in linea generale, degli investimenti in beni indicati nell’allegato A e nell’allegato B alla L. 232/2016 (ossia gli investimenti agevolati in passato quali beni 4.0), interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
Il bonus è pari al:
- 35% della spesa per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 15% della spesa per gli investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
- 5% della spesa per gli investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di 50 milioni di costi ammissibili per anno per ciascuna impresa beneficiaria.
Il credito d’imposta spetta a patto che le innovazioni realizzate comportino una riduzione dei consumi energetici dell’unità produttiva di almeno il 3%, o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5%.
La misura del credito d’imposta per ciascuna quota di investimento è rispettivamente aumentata:
- al 40%, 20% e 10%, nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 6% o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento superiore al 10%;
- al 45%, 25% e 15%, nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 10% o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento superiore al 15%.
In linea di massima, la riduzione dei consumi, riproporzionata su base annuale, va calcolata con riferimento ai consumi energetici registrati nell’esercizio precedente a quello di avvio degli investimenti, al netto delle variazioni dei volumi produttivi e delle condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico.
Nell’ambito dei progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici, sono inoltre agevolabili gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinate all’autoconsumo, a eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta; per l’autoconsumo di energia da fonte solare, sono ammissibili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici che assicurano determinati standard.
Sono agevolabili le spese per la formazione del personale, finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi. Tali spese sono però agevolabili nel limite del 10% degli investimenti effettuati nei beni agevolabili, sino al massimo di 300.000 euro e a condizione che le attività formative siano erogate da soggetti esterni, individuati con apposito decreto attuativo.
Il credito d’imposta risulterà utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello
F24 in un’unica soluzione entro il 31 dicembre 2025. L’ammontare non compensato entro tale data è riportato in avanti ed è utilizzabile in 5 quote annuali di pari importo.
Pur rinviando al Decreto attuativo l’individuazione degli aspetti pratici, la normativa prevede che il riconoscimento del credito d’imposta è subordinato alla presentazione di apposite certificazioni rilasciate da un valutatore indipendente, che dovrà attestare ex ante la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti nei beni agevolati ed ex post l’effettiva realizzazione degli investimenti conformi, nonché l’avvenuta interconnessione dei beni al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Per le pmi, le spese relative alla certificazione sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 10.000 euro.
Sono comunque previsti ulteriori adempimenti, quali:
- la certificazione da parte del revisore legale dei conti che attesti l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa;
- l’indicazione del riferimento normativo nelle fatture, nei documenti di trasporto e negli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati.
3. LA DURATA MINIMA CONTRATTUALE DEI LEASING PER LA DEDUZIONE FISCALE DEI COSTI
Con Il contratto di locazione finanziaria: disciplina contabile in sintesi
Il contratto di locazione finanziaria (leasing) è un’operazione intercorrente tra una società di leasing (locatore o concedente) e un altro soggetto (locatario) con la quale il locatore si impegna a concedere in uso contro pagamento di un canone, al locatario un bene mobile o immobile, acquisito o costruito, con la facoltà del locatario di acquistarne la proprietà al termine del contratto. Le operazioni di leasing possono essere contabilizzate con 2 metodi differenti: 1. metodo patrimoniale;
2. metodo finanziario.
Per le imprese che adottano i Principi contabili nazionali la contabilizzazione dei contrat ti di locazione finanziaria deve essere effettuata con il metodo patrimoniale. Al contrario, secondo i Principi contabili internazionali il leasing deve essere contabilizzato con il metodo finanziario. Questo metodo evidenzia maggiormente l’aspetto sostanziale dell’operazione di leasing che quello formale.
Metodo patrimoniale |
Società di leasing La società di leasing è, a tutti gli effetti, proprietaria del bene dato in leasing: esso, dunque, è rilevato tra le immobilizzazioni. Le norme del codice civile prevedono che la società di leasing indichi in bilancio i beni dati in leasing in modo distinto rispetto alle restanti immobilizzazioni. La stessa società calcola le quote di ammortamento su tali beni, quote che confluiscono nel Conto economico. Il concedente rileva, inoltre, i canoni di leasing tra i componenti positivi di reddito del Conto economico, nonché le eventuali spese relative ai beni locati secondo le ordinarie regole previste per i beni in proprietà. Come precisato dall’Oic 18, la ripartizione dei canoni di leasing in applicazione del principio di competenza deve avvenire in base al criterio del tempo fisico (cioè in proporzione al tempo in cui la prestazione è resa), mentre l’eventuale maxicanone iniziale deve essere ripartito lungo la durata del relativo contratto, attraverso la tecnica dei risconti. Impresa utilizzatrice L’impresa utilizzatrice rileva nel Conto economico (voce “B.8 – Costi per godimento di beni di terzi“) i costi sostenuti per canoni di locazione finanziaria di competenza del periodo, mentre l’eventuale maxicanone iniziale deve essere ripartito lungo la durata del relativo contratto, attraverso la tecnica dei risconti. |
Metodo finanziario |
Società di leasing La società di leasing non iscrive il cespite oggetto di locazione finanziaria tra le immobilizzazioni. Essa rileva, invece, nello Stato patrimoniale, un credito per la quota capitale dei canoni ancora da percepire. Mano a mano che l’impresa incassa i canoni riduce l’importo del credito per la quota capitale. La quota interessi dei canoni di competenza dell’esercizio viene portata tra i componenti positivi di reddito. Impresa utilizzatrice L’impresa utilizzatrice rileva il bene ricevuto in leasing tra le immobilizzazioni e calcola su tale bene le relative quote di ammortamento. Contestualmente, rileva un debito per la quota capitale dei canoni da pagare: tale debito viene ridotto ogni qual volta si procede al pagamento dei canoni pe- |
riodici per la quota capitale pagata. Nel Conto economico, tra i componenti negativi di reddito, viene rilevata la quota interessi dei canoni di competenza dell’esercizio.
Al riguardo si precisa che, per l’impresa utilizzatrice, il metodo finanziario (rispetto al metodo patrimoniale) determina:
- a Stato patrimoniale, un incremento delle immobilizzazioni e dell’indebitamento finanziario dell’impresa;
- a Conto economico, la rilevazione di componenti negativi di reddito (quote di ammortamento e interessi passivi) generalmente inferiori rispetto a quelli che sarebbero stati rilevati con il metodo patrimoniale (canoni di leasing), e conseguentemente un utile d’esercizio superiore.
La deduzione fiscale per l’impresa utilizzatrice del costo del contratto di leasing
Il regime fiscale del costo del contratto di leasing per l’utilizzatore dipende dal momento in cui è stato stipulato il contratto. In particolare:
per i contratti di locazione finanziaria stipulati fino al 28 aprile 2012, la deduzione dei canoni era vincolata a stipula di contratti con durate degli stessi fissate dalla legge (la scelta dell’impresa di stipulare contratti con durata diversa da quella prevista normativamente causava la indeducibilità integrale dei canoni pagati);
Contratti di leasing stipulati fino al 28 aprile 2012 | |
Beni immobili | durata fiscale pari a un periodo non inferiore ai 2/3 del periodo di ammortamento se la durata del contratto è compresa tra 11 e 18 anni |
Beni strumentali mobili (diversi dagli autoveicoli) | durata fiscale pari a un periodo non inferiore ai 2/3 del periodo di ammortamento |
Autoveicoli a deducibilità limitata | durata fiscale pari a un periodo non inferiore al periodo di ammortamento |
La durata minima del contratto è determinata in base al coefficiente di ammortamento stabilito dal D.M. 31 dicembre 1988, rispetto al settore di attività proprio dell’impresa locataria/utilizzatrice del bene (circolare n. 10/E/2006). |
- a decorrere dai contratti stipulati dal 29 aprile 2012 è stato introdotto un “doppio binario” tra la durata del contratto di leasing, che è libera scelta della contrattazione tra l’impresa e la società di leasing, e il vincolo temporale per la deduzione fiscale dei canoni;
Contratti di leasing stipulati dal 29 aprile 2012 al 31 dicembre 2013 | |
Beni immobili | durata fiscale pari a un periodo non inferiore ai 2/3 del periodo di ammortamento* se la durata del contratto è compresa tra 11 e 18 anni |
Beni strumentali mobili (diversi dagli autoveicoli) | durata fiscale pari a un periodo non inferiore ai 2/3 del periodo di ammortamento* |
Autoveicoli a deducibilità limitata | durata fiscale pari a un periodo non inferiore al periodo di ammortamento* |
* Per periodo di ammortamento va inteso quello risultante dall’applicazione dei coefficienti ministeriali di cui al D.M. 31 dicembre 1988 |
- per i contratti stipulati dal 1° gennaio 2014 vengono apportate ulteriori modifiche alla durata minima fiscale dei beni ammortizzabili, con esclusione degli autoveicoli che mantengono l’originaria disciplina (rimane in ogni caso ferma la libera scelta tra impresa e società di leasing della durata contrattuale).
Contratti di leasing stipulati dal 1° gennaio 2014 tutt’oggi in vigore | |
Beni immobili | durata fiscale pari a un periodo non inferiore a 12 anni |
Beni strumentali mobili (diversi dagli autoveicoli) | durata fiscale pari a un periodo non inferiore alla metà del periodo di ammortamento* |
Autoveicoli a deducibilità limitata | durata fiscale pari a un periodo non inferiore al periodo di ammortamento* |
* Per periodo di ammortamento va inteso quello risultante dall’applicazione dei coefficienti ministeriali di cui al D.M. 31 dicembre 1988 |
Contratti di locazione finanziaria stipulati dal 29 aprile 2012
Per i contratti di locazione finanziaria stipulati dal 29 aprile 2012, ai sensi dell’articolo 102, comma 7, Tuir la deducibilità dei canoni di locazione finanziaria è disallineata rispetto alla durata effettiva del contratto, per cui:
- se la durata del contratto di leasing è pari o superiore alla durata minima fissata per la deducibilità fiscale dei canoni, questi potranno essere dedotti nella stessa misura in cui sono imputati a Conto economico;
- se la durata del contratto è inferiore alla durata minima fissata, le imprese dovranno determinare un doppio binario:
- contabile, che segue la durata del contratto;
- fiscale, che segue il periodo di deduzione fiscale dei canoni previsto dalla normativa.
I canoni ripresi a tassazione nel corso della durata effettiva del contratto (mediante variazioni in aumento) troveranno riconoscimento fiscale in corrispondenti variazioni in diminuzione fino al riassorbimento dei valori fiscali sospesi, dalla scadenza del contratto in poi.
ESEMPIO 1
Una società di capitali ha stipulato un contratto di leasing per un macchinario in data 2 gennaio 2024, che presenta le seguenti condizioni:
- durata contrattuale 1.095 giorni;
- coefficiente di ammortamento 10% → durata minima fiscale anni 5;
- costo del concedente 111.000 euro;
- interessi da corrispondere nell’arco della durata contrattuale 18.000 euro;
- prezzo di riscatto 10.000 euro.
In data 15 gennaio 2027 viene esercitata l’opzione (riscatto) per l’acquisto del macchinario. Esemplifichiamo nella tabella il disallineamento civilistico/fiscale nell’ipotesi che la quota interessi sia la stessa in ciascuno dei 3 periodi di imposta (2024/2025/2026):
Anni | Imputazione dei canoni a Conto economico | Deducibilità fiscale dei canoni | Variazione fiscale |
2024 | 43.000 | 25.800 | + 17.200 |
2025 | 43.000 | 25.800 | + 17.200 |
2026 | 43.000 | 25.800 | + 17.200 |
2027 | 25.800 | – 25.800 | |
2028 | 25.800 | – 25.800 |
Pertanto, per quanto riguarda la quota di competenza dei canoni di locazione finanziaria:
- nei periodi di imposta che vanno dal 2024 al 2026 andranno effettuate delle variazioni in aumento in sede di dichiarazione dei redditi per 17.200 euro annui;
- nei periodi di imposta 2027 e 2028 andranno effettuate variazioni in diminuzione dell’importo complessivo di 25.800 euro annui.
La quota interessi implicita compresa nei canoni di locazione finanziaria è, invece, deducibile nel rispetto dei limiti di cui all’articolo 96, Tuir, facendo riferimento alla durata fiscale del contratto, nel caso esemplificato ai 5 anni.
A partire dal periodo d’imposta 2027 saranno deducibili le quote di ammortamento (da stanziare sulla base della vita utile residua dalla data del riscatto) derivanti dall’iscrizione del macchinario nelle immobilizzazioni materiali per 10.000 euro.
4. FATTURAZIONE ELETTRONICA: AGGIORNATA GUIDA AGENZIA ENTRATE
L’Agenzia Entrate ha aggiornato la “Guida alla compilazione delle e-fatture e dell’esterometro” per descrivere le modalità di rettifica delle comunicazioni trasmesse via SDI con i tipi documento TD16, TD17, TD18, TD19, TD20, TD21, TD22, TD23, TD26 e TD28;
TIPO DOCUMENTO | |
TD16 | INTEGRAZIONE FATTURA DA REVERSE CHARGE INTERNO |
TD17 | INTEGRAZIONE/AUTOFATTURA PER ACQUISTO SERVIZI DALL’ESTERO |
TD18 | INTEGRAZIONE PER ACQUISTO DI BENI INTRACOMUNITARI |
TD19 | INTEGRAZIONE/AUTOFATTURA PER ACQUISTO DI BENI EX ART. 17, CO. 2, DEL DPR 633/1972 |
TD20 | AUTOFATTURA PER REGOLARIZZAZIONE E INTEGRAZIONE DELLE FATTURE (EX ART. 6, CO. 8 e 9-BIS, D.LGS. 471/1997 O ART. 46, CO. 5, D.L. 331/1993) |
TD21 | AUTOFATTURA PER SPLAFONAMENTO |
TD22 | ESTRAZIONE BENI DA DEPOSITO IVA |
TD23 | ESTRAZIONE BENI DA DEPOSITO IVA CON VERSAMENTO DELL’IVA |
TD26 | CESSIONE DI BENI AMMORTIZZABILI E PASSAGGI INTERNI (EX ART. 36, CO. 5, DEL DPR 633/1972) |
TD28 | ACQUISTI DA SAN MARINO CON IVA (fattura cartacea) |
TIPO DOCUMENTO “TD16”
DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE |
Per rettificare una comunicazione trasmessa via SDI con TD16, il C/C trasmette un documento dello stesso tipo di quello già trasmesso allo SDI (TD16), indicando gli importi con segno positivo o negativo a seconda del tipo di errore da correggere: • rettifica dovuta a seguito di una nota di variazione inviata dal C/P: nel campo 2.1.6 <DatiFattureCollegate> vanno indicati separatamente n° e data della nota di variazione ricevuta e il relativo IdSdI; |
• rettifica dovuta a seguito di un errore nella comunicazione in precedenza inviata dal C/C: nel campo 2.1.6 <DatiFattureCollegate> vanno indicati separatamente n° e data della comunicazione errata e il relativo IdSdI. |
COMPILAZIONE DEL DOCUMENTO |
Indicazione nel campo 2.1.6 <DatiFattureCollegate> degli estremi della fattura/nota di variazione/comunicazione di riferimento e il relativo IdSdI. |
TIPO DOCUMENTO “TD17”
DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE |
Per rettificare una comunicazione da esterometro trasmessa via SDI con TD17 per operazioni effettuate dall’1/07/2022, il committente trasmette un documento dello stesso di quello già trasmesso allo SDI (TD17), indicando gli importi con segno positivo o negativo a seconda del tipo di errore da correggere: rettifica dovuta a seguito di una nota di variazione inviata dal prestatore: nel campo 2.1.6 <DatiFattureCollegate> vanno indicati separatamente n° e data della nota di variazione ricevuta e, se disponibile, il relativo IdSdI; rettifica dovuta a seguito di un errore nella comunicazione in precedenza inviata dal committente: nel campo 2.1.6 <DatiFattureCollegate> vanno indicati separatamente n° e data della comunicazione errata e il relativo IdSdI; La rettifica delle comunicazioni da esterometro trasmesse con tipo documento TD17 incide anche sugli obblighi d’integrazione/autofattura ai fini IVA qualora questi ultimi non siano stati adempiuti in via cartacea. Pertanto, in quest’ultima ipotesi il documento rettificativo trasmesso assume anche la valenza di una nota di variazione ai fini IVA. |
COMPILAZIONE DEL DOCUMENTO (E-FATTURA TD17) |
Indicazione nel campo 2.1.6 <DatiFattureCollegate> degli estremi della fattura/nota di variazione/comunicazione di riferimento e, quando disponibile, il relativo IdSdI. |
TIPO DOCUMENTO “TD18”
DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE | |
• | Per rettificare una comunicazione da esterometro trasmessa via SDI con TD18 per operazioni effettuate dall’1/07/2022, il cessionario trasmette un documento dello stesso tipo di quello già trasmesso allo SDI (TD18), indicando gli importi con segno positivo o negativo a seconda del tipo di errore da correggere: rettifica dovuta a seguito di una nota di variazione inviata dal cedente UE: nel campo 2.1.6 <DatiFattureCollegate> vanno indicati separatamente n° e data della nota di variazione ricevuta e, se disponibile, il relativo IdSdI; rettifica dovuta a seguito di un errore nella comunicazione in precedenza inviata dal cessionario: nel campo 2.1.6 <DatiFattureCollegate> vanno indicati separatamente n° e data della comunicazione errata e il relativo IdSdI; |
• | La rettifica delle comunicazioni da esterometro trasmesse con tipo documento TD18 incide anche sull’obbligo d’integrazione ai fini IVA qualora quest’ultimo non sia stato adempiuto in |
via cartacea. Pertanto, in quest’ultima ipotesi il documento rettificativo trasmesso assume anche la valenza di una nota di variazione ai fini IVA. | |
COMPILAZIONE DEL DOCUMENTO | |
Indicazione nel campo 2.1.6 <DatiFattureCollegate> degli estremi della fattura/nota di variazione/comunicazione di riferimento e, se disponibile, il relativo IdSdI. |
TIPO DOCUMENTO “TD19”
DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE |
Per rettificare una comunicazione da esterometro ovvero una comunicazione di integrazione riferita ad acquisto da San Marino trasmessa via SDI con TD19 per operazioni effettuate dall’1/07/2022, il cessionario trasmette un documento dello stesso tipo di quello già trasmesso allo SDI (TD19), indicando gli importi con segno positivo o negativo a seconda del tipo di errore da correggere: rettifica dovuta a seguito di una nota di variazione inviata dal cedente: nel campo 2.1.6 <DatiFattureCollegate> vanno indicati separatamente il numero e la data della nota di variazione ricevuta e, se disponibile, il relativo IdSdI; rettifica dovuta a seguito di un errore nella comunicazione in precedenza inviata dal cessionario: nel campo 2.1.6 <DatiFattureCollegate> vanno indicati separatamente n° e data della comunicazione errata e il relativo IdSdI. La rettifica delle comunicazioni da esterometro trasmesse con tipo documento TD19 incide anche sugli obblighi d’integrazione/autofattura ai fini IVA qualora questi ultimi non siano stati adempiuti in via cartacea. Pertanto, in quest’ultima ipotesi il documento rettificativo trasmesso assume anche la valenza di una nota di variazione ai fini IVA. |
COMPILAZIONE DEL DOCUMENTO |
Indicazione nel campo 2.1.6 <DatiFattureCollegate> degli estremi della fattura/nota di variazione/comunicazione di riferimento e, se disponibile, il relativo IdSdI. |
TIPO DOCUMENTO “TD20”
DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE | |
• | Nei casi di cui all’art. 6, co. 8, del D.lgs. 471/1997, ossia di omessa fattura da parte del C/P o di ricezione di una fattura irregolare, il C/C previo versamento dell’IVA con F24, ove richiesto, deve emettere un’autofattura con tipologia Tipo documento TD20, indicando l’imponibile, la relativa imposta e gli importi per i quali non si applica l’imposta. Nell’autofattura dovrà indicare come C/P l’effettivo cedente o prestatore e come C/C sé stesso. La rettifica di un’autofattura trasmessa con tipo documento TD20 in queste ipotesi può essere effettuata trasmettendo via SDI un nuovo TD20 indicando gli importi con segno positivo o negativo a seconda del tipo di errore da correggere (il documento rettificativo trasmesso in tali casi assume la valenza di una nota di variazione ai fini IVA). |
• | Nei casi di cui all’art. 6, co. 9-bis, del D.lgs. 471/1997, il C/C di un’operazione soggetta ad inversione contabile, nel caso di omessa fattura da parte del C/P o di ricezione di una fattura irregolare, deve emettere una fattura ai sensi dell’art. 21 del DPR 633/1972, o provvedere alla |
sua regolarizzazione, e all’assolvimento dell’imposta mediante inversione contabile e può farlo trasmettendo allo SDI: un tipo documento TD20, indicando l’imponibile e il sottocodice della Natura N6 relativo al tipo di operazione cui si riferisce l’autofattura. Nell’autofattura dovrà indicare come C/P l’effettivo cedente o prestatore e come C/C sé stesso; a seguire, un tipo documento TD16 con l’indicazione della relativa imposta. La rettifica di un’autofattura trasmessa con tipo documento TD20 in queste ipotesi può essere effettuata trasmettendo i 2 documenti dello stesso tipo già trasmessi allo SDI (TD20 più TD16) nel caso di rettifica di imponibile e imposta oppure solo il TD16 nel caso di rettifica della sola imposta (il documento rettificativo trasmesso in questi casi assume la valenza di una nota di variazione ai fini IVA), indicando gli importi/l’importo con segno positivo o negativo a seconda del tipo di errore da correggere. | |
• | Nei casi di cui all’art. 46, co. 5, del D.L. 331/1993 ed in quelle ad esse assimilate, ossia qualora a fronte di un acquisto intracomunitario di cui all’art. 38, co. 2 e 3, lett. b) e c), di una prestazione di servizi rilevante nel territorio dello Stato resa da un prestatore UE o di acquisto di beni già presenti in Italia da cedente UE, il C/C che non abbia ricevuto la relativa fattura entro il 2° mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione oppure abbia ricevuto una fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale, deve emettere un’autofattura e può farlo trasmettendo allo SDI: un tipo documento TD20, indicando l’imponibile e il sottocodice della Natura N2.1 nel caso di acquisti da soggetto UE di servizi o di beni già presenti in Italia oppure la Natura N3.2 nel caso di acquisti intracomunitari. Nell’autofattura dovrà indicare come C/P l’effettivo cedente o prestatore e come C/C sé stesso; a seguire, un tipo documento TD17, TD18 o TD19 con l’indicazione della relativa imposta. |
• | Trasmissione di un tipo documento TD17, TD18 o TD19 nei casi di cui al punto 3): consente anche di adempiere agli obblighi comunicativi di cui all’art. 1, co. 3-bis, del D.lgs. 127/2015, per le operazioni effettuate a partire dall’1/07/2022. |
• | Per rettificare una comunicazione da esterometro trasmessa via SDI con un TD17, TD18 o TD19 per operazioni effettuate dall’1/07/2022, il cessionario può trasmettere un documento dello stesso tipo di quello già trasmesso allo SDI (TD17, TD18 o TD19); |
• | La rettifica delle comunicazioni da esterometro incide anche sugli obblighi di emissione dell’autofattura ai fini IVA qualora quest’ultimi non siano stati adempiuti in via cartacea. Pertanto, in quest’ultima ipotesi il documento rettificativo trasmesso assume anche la valenza di una nota di variazione ai fini IVA. |
TIPO DOCUMENTO “TD21”
DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE |
La rettifica di un tipo documento TD21 trasmesso via SDI può essere effettuata trasmettendo un nuovo TD21 indicando gli importi con segno positivo o negativo a seconda del tipo di errore da correggere (il documento rettificativo trasmesso assume la valenza di una nota di variazione ai fini IVA). |
TIPO DOCUMENTO “TD22”
DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE |
La rettifica di un tipo documento TD22 trasmesso via SDI può essere effettuata trasmettendo un nuovo TD22 indicando gli importi con segno positivo o negativo a seconda del tipo di errore da correggere (in caso di rettifica di un’autofattura il documento trasmesso assume la valenza di una nota di variazione ai fini IVA). |
TIPO DOCUMENTO “TD23”
DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE |
La rettifica di un tipo documento TD23 trasmesso via SDI può essere effettuata trasmettendo un nuovo TD23 indicando gli importi con segno positivo o negativo a seconda del tipo di errore da correggere (in caso di rettifica di un’autofattura il documento trasmesso assume la valenza di una nota di variazione ai fini IVA). |
TIPO DOCUMENTO “TD26”
DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE |
La rettifica di un tipo documento TD26 può essere effettuata in ogni caso trasmettendo via SDI un nuovo TD26 indicando gli importi con segno positivo o negativo a seconda del tipo di errore da correggere. Il documento rettificativo trasmesso può assumere la valenza di una nota di variazione ai fini IVA nell’ipotesi di cessionario residente oppure la valenza di una rettifica dell’esterometro nell’ipotesi di cessionario non residente. In quest’ultimo caso la rettifica delle comunicazioni da esterometro incide anche sugli obblighi di emissione della fattura ai fini IVA qualora quest’ultimi non siano stati adempiuti in via cartacea e, pertanto, in tale ipotesi il documento rettificativo trasmesso assume anche la valenza di una nota di variazione ai fini IVA. |
TIPO DOCUMENTO “TD28”
DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE | |
• | Il documento TD28 può essere utilizzato anche per adempiere all’obbligo di comunicazione di cui all’art. 1, co. 3-bis, del D.lgs. 127/2015, nell’ipotesi di cui all’art. 6, co. 9-bis1, del D.lgs. 471/1997, in cui il cessionario/committente, anziché assolvere l’imposta con il regime dell’inversione contabile, riceva una fattura cartacea con addebito dell’imposta in rivalsa dal C/P non stabilito, ancorché identificato in Italia. |
• | Per rettificare una comunicazione da esterometro trasmessa via SDI con TD28 per operazioni effettuate dall’1/07/2022, il cessionario trasmette un documento dello stesso tipo di quello già trasmesso allo SDI (TD28), indicando gli importi con segno positivo o negativo a seconda del tipo di errore da correggere: – rettifica dovuta a seguito di una nota di variazione inviata dal cedente: nel campo 2.1.6 <DatiFattureCollegate> vanno indicati separatamente n° e data della nota di va- |
riazione ricevuta; – rettifica dovuta a seguito di un errore nella comunicazione in precedenza inviata dal cessionario: nel campo 2.1.6 <DatiFattureCollegate> vanno indicati separatamente n° e data della comunicazione errata e il relativo IdSdI. | |
COMPILAZIONE DEL DOCUMENTO | |
• | Blocco <CedentePrestatore>: dati del C/P residente nella Repubblica di San Marino che emette la fattura cartacea con addebito dell’imposta. |
• | Blocco <CedentePrestatore>: (solo in caso di emissione del TD28 per adempiere all’obbligo di comunicazione di cui all’art. 1, co. 3-bis, del D.lgs. 127/2015, nell’ipotesi di cui all’art. 6, co. 9bis1, del D.lgs. 471/1997): dati identificativi del C/P estero che ha emesso la fattura con addebito dell’imposta tramite la posizione IVA aperta in Italia (i dati devono riferirsi al soggetto estero e non alla posizione IVA italiana). |
• | Blocco <CessionarioCommittente>: dati del C/C italiano. |
• | Campo 2.1.1.3 <Data> della sezione <DatiGenerali> del file della e-fattura: va riportata la data di effettuazione dell’operazione indicata nella fattura cartacea emessa dal C/P sammarinese oppure nella fattura cartacea emessa dal C/P non stabilito identificato in Italia. |
• | Campo 2.1.1.4 <Numero>: consigliabile adoperare una numerazione progressiva scelta dal mittente (ad esempio il protocollo del registro acquisti). |
• | Campo 2.1.6 <DatiFattureCollegate>: numero e data della fattura/nota di variazione cartacea originale emessa dal C/P sammarinese oppure dal C/P non stabilito identificato in Italia, oppure numero, data e IdSdI della comunicazione errata precedentemente inviata dal C/C. |
• | Indicazione di imponibile e imposta come indicato nella fattura cartacea ricevuta. |
Lo studio rimane a disposizione per qualsivoglia chiarimento.
Studio Gualdani