circolare lavoro gennaio 2024

CIRCOLARE Lavoro del 11 gennaio 2024

Legge di bilancio 2024 (L. 30.12.2023 n. 213) – Principali novità

 Si propone il riepilogo delle principali misure, contenute nella Legge di Bilancio 2024 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026), volte a sostenere l’occupazione, il potere d’acquisto dei lavoratori ed a facilitare l’inserimento nel mercato del lavoro. 
ESONERO PARZIALE DEI CONTRIBUTI A CARICO DEL DIPENDENTE Per l’intera annualità 2024 trovano conferma le misure di cui all’art. 1, c. 281, della Legge di Bilancio 2022 e dall’art. 39 del D.L. n. 48/2023. In sostanza, la disposizione consente per tutto il 2024 un esonero dei contributi previdenziali a carico del lavoratore nella misura del 6% a condizione che la retribuzione mensile imponibile, per 13 mensilità, non ecceda l’importo di € 2.692, al netto del rateo di tredicesima. L’esonero è incrementato, senza effetti sul rateo di tredicesima, di un ulteriore punto percentuale, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per 13 mensilità, non ecceda l’importo mensile di € 1.923, al netto del rateo di tredicesima. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
FRINGE BENEFIT La Legge di Bilancio dispone la non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente di cui all’art. 51, c. 3 del TUIR entro il limite complessivo di € 2.000, del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori con figli a carico, nonché delle somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale. Per i lavoratori dipendenti senza figli a carico, il limite complessivo è innalzato a € 1.000 (in precedenza € 258,23) per la stessa tipologia di valori. Ai fini dell’applicazione del limite maggiorato a € 2.000 il lavoratore dichiara al datore di lavoro di avervi diritto, indicando il codice fiscale dei figli.
DETASSAZIONE PREMI DI RISULTATO Trova conferma la disposizione in deroga che dimezza dal 10% al 5% l’aliquota dell’imposta sostitutiva sulle somme erogate sotto forma di premi di risultato o di partecipazione agli utili d’impresa, nel limite di € 3.000 lordi, per i lavoratori dipendenti del settore privato, titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato che abbiano percepito, nell’anno d’imposta precedente, redditi da lavoro dipendente d’importo non superiore a       € 80.000 (previa sottoscrizione e deposito di accordo sindacale/delibera distribuzione ristorni).
CONGEDI PARENTALI Ai genitori che fruiscano alternativamente del congedo parentale ex art. 34 D.Lgs. n. 151/2001 è riconosciuta un’indennità pari al 60% della retribuzione (in luogo del 30%) per 1 mese ulteriore al primo (per il quale l’indennità è già riconosciuta nella misura maggiorata all’80%). Per il solo anno 2024, la misura dell’indennità riconosciuta per il mese ulteriore al primo è pari 80% della retribuzione, invece del 60%.
DECONTRIBUZIONE LAVORATRICI MADRI Per il periodo 2024-2026, con riferimento alle donne lavoratrici dipendenti dei settori privato e pubblico con contratto a tempo indeterminato, che abbiano 3 o più figli, fino al compimento del 18° anno del figlio di età inferiore, è concessa la riduzione totale (100%) dei contributi IVS a carico della stessa lavoratrice. Il beneficio si applica fino al limite massimo annuo di   € 3.000. Per il solo anno 2024, tale esonero è riconosciuto anche alle lavoratrici madri di 2 figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, fino al compimento del 10° anno di età del figlio di età inferiore.L’agevolazione non è riconosciuta per i rapporti di lavoro domestico.
ESONERO CONTRIBUTIVO ASSUNZIONE DONNE VITTIME DI VIOLENZA Per il triennio 2024-2026, ai datori di lavoro privati che assumono donne disoccupate vittime di violenza, beneficiarie del Reddito di libertà (art. 105-bis del D.L. n. 34/2020), è riconosciuto l’esonero integrale dal versamento dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi all’Inail, nel limite massimo di importo di € 8.000 annui da riparametrare e applicare su base mensile.L’esonero spetta per 24 mesi dalla data di assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato; per 12 mesi nelle ipotesi di assunzione con contratto a tempo determinato o in somministrazione; per 18 mesi nelle ipotesi di trasformazione di un contratto a termine in un rapporto a tempo indeterminato.
DETASSAZIONE DEL LAVORO NOTTURNO E FESTIVO Limitatamente al periodo dal 1.01.2024 al 30.06.2024, ai lavoratori dipendenti degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di cui all’art. 5, L. n. 287/1991 e ai lavoratori del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali, viene previsto il riconoscimento di un trattamento integrativo speciale, legato alle prestazioni di lavoro notturno e straordinario festivo prestato. Tale trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, è quantificato nella misura del 15%, delle retribuzioni lorde corrisposte a titolo di lavoro notturno e straordinario festivo.La misura si applica ai lavoratori dipendenti del settore privato titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel periodo d’imposta 2023, a € 40.000.Tale agevolazione sarà resa operativa solo a seguito di apposito decreto del Ministero del Lavoro
  RUOLI SCADUTI PER IMPORTI SUPERIORI A 100.000 EURO – DIVIETO DI COMPENSAZIONE NEL MODELLO F24 Si prevede un divieto di compensazione nel modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, in presenza di ruoli scaduti relativi ad imposte erariali o accertamenti esecutivi, per importi complessivamente superiori a 100.000 euro. Il divieto opera se non ci sono provvedimenti di sospensione e perdura sino alla completa rimozione della violazione. Di conseguenza, il divieto sembra permanere se il contribuente ha in essere un piano di dilazione delle somme iscritte a ruolo. Esemplificando, se sono presenti carichi di ruolo pari a 150.000 euro e il contribuente dispone di 170.000 euro di crediti compensabili, sembra difficile sostenere che si possano compensare 20.000 euro (ovvero la parte che eccede il carico di ruolo). In assenza di provvedimenti di sospensione, l’unica maniera per compensare è estinguere i ruoli, provvedendo al pagamento degli stessi. Decorrenza Le novità si applicano a decorrere dall’1.7.2024. Si potrebbe sostenere che il divieto, di conseguenza, operi per le compensazioni effettuate dall’1.7.2024. Ambito applicativo Il divieto di compensazione nel modello F24 si applica in relazione a tutti i contribuenti (persone fisiche, società ed enti). Sanzione Nella misura in cui il credito sia esistente, la compensazione viene ad essere sanzionata nella misura del 30%. Non è chiaro se alla sanzione possa o meno accompagnarsi anche il recupero del credito indebitamente compensato. Controlli preventivi L’Agenzia delle Entrate può sospendere, per 30 giorni, l’esecuzione del modello F24 per verificare se sussistono profili di rischio in relazione alle compensazioni. Ove, all’esito del controllo, il credito risulti correttamente utilizzato, il pagamento si dà per eseguito, fatto che comunque si verifica con lo spirare dei 30 giorni dalla delega in assenza di blocco.
COMPENSAZIONE NEL MODELLO F24 DI CREDITI INPS E INAIL – INTRODUZIONE DI UN TERMINE INIZIALE Viene introdotto un termine iniziale per la compensazione nel modello F24 anche dei crediti INPS e INAIL. Crediti INPS La compensazione dei crediti di qualsiasi importo maturati a titolo di contributi nei confronti dell’INPS può essere effettuata: •      dai datori di lavoro non agricoli: –      a partire dal quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza del termine mensile per la trasmissione in via telematica dei dati retributivi e delle informazioni necessarie per il calcolo dei contributi da cui il credito emerge o dal quindicesimo giorno successivo alla sua presentazione, se tardiva; –      dalla data di notifica delle note di rettifica passive; •      dai datori di lavoro che versano la contribuzione agricola unificata per la manodopera agricola, a decorrere dalla data di scadenza del versamento relativo alla dichiarazione di manodopera agricola da cui il credito emerge; •      dai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali degli artigiani e commercianti e dai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata ex L. 335/95, a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi da cui il credito emerge. Crediti INAIL La compensazione dei crediti di qualsiasi importo per premi ed accessori maturati nei confronti dell’INAIL può essere effettuata a condizione che il credito certo, liquido ed esigibile sia registrato negli archivi del predetto Istituto. Decorrenza e disposizioni attuative La decorrenza dell’efficacia, anche progressiva, delle suddette disposizioni e le relative modalità di attuazione, saranno definite con provvedimenti adottati d’intesa dall’Agenzia delle Entrate, dall’INPS e dall’INAIL.
Irpef 2024 – Nuove aliquote e scaglioni
  ALIQUOTA IRPEF 2023 Scaglioni Irpef Aliquota Irpef 1° Fino a € 15.000 23% 2° Tra € 15.001 e € 28.000 25% 3° Tra € 28.001 e € 50.000 35% 4° Oltre € 50.001 43%      ALIQUOTA IRPEF 2024 Scaglioni Irpef Aliquota Irpef 1° Fino a € 28.000 23% 2° Tra € 28.001 e € 50.000 35% 3° Oltre € 50.001 43%
  • Lo studio rimane a disposizione per qualsivoglia chiarimento.
  •  
  •                                                                                                                                       Studio Gualdani